
COME OTTENERE LO SCONTO INFRAZIONI
Con il Decreto del Fare entrato in vigore il 21 agosto D.L. n 69/2013 sono state apportate delle modifiche al codice della strada (art 202 C.d.S.) in merito ai pagamenti delle sanzioni.
Nello specifico, una sanzione pagata entro 5 giorni può costare il 30% in meno.
Vediamo però le casistiche in cui non può essere applicata la scontistica del 30%:
- Precedenza (c.d.s. 145) *
- Violazione della segnaletica stradale (c.d.s. 146) *
- Distanza di Sicurezza (c.d.s. 149) *
- Cambio corsia o altre manovre(c.d.s. 154) *
- Comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade urbane principali (c.d.s. 176 comma 19/20) *
- Cambio destinazione d’uso veicoli conto proprio (art 83 comma 6 del nuovo c.d.s.)
- Cambio destinazione d’uso veicoli conto terzi (art 88 comma 3 del nuovo c.d.s.)
- Ciclomotore con targa contraffatta (art 97 comma 9 del nuovo c.d.s.)
- Targhe auto contraffatte (art 100 comma 12 del nuovo c.d.s.)
- Targhe macchine operatrici e agricole (art 113/114 comma 5/7 del nuovo c.d.s.)
- Mancato aggiornamento Patente (art 116 comma 13 del nuovo c.d.s.)
- Patente macchine agricole e operatrici (art 124 comma 4 del nuovo c.d.s.)
- Patente Estera (art 136 bis comma 6 del nuovo c.d.s.)
- Trasporto merci pericolose senza documentazione (art 168 comma 8 del nuovo c.d.s.)
- Inversione di Carreggiata (art 176 comma 19 del nuovo c.d.s.)
- Guida veicolo con libretto di circolazione già ritirato (art 216 comma 6 del nuovo c.d.s.)
- Guida con la sospensione della carta di circolazione (art 217 comma 6 del nuovo c.d.s.)
- Circolazione con patente ritirata (art 218 comma 6 del nuovo c.d.s.)
- Mancata fermata alla richiesta dell’agente oppure non fornire i documenti richiesti all’agente (nell art 202 comma 3 c.d.s)
In generale lo sconto non viene applicato nei casi in cui ci sia la confisca del veicolo o il ritiro della patente.
ECCEZIONI ALLA REGOLA
Possono, tuttavia, usufruire dello sconto infrazioni a patto che il pagamento sia immediato o entro 5 gg e completo (quindi escludendo il rateale) i casi stabiliti dalle circolari del Ministero dell’Interno del 12 agosto e del 16 Settembre 2013:
- Eccesso di Velocità (c.d.s. 141-142 comma 9 e 9 bis) * (Circ. del 12 agosto 2013)
- Sorpasso (c.d.s. art. 148)(Circ. del 12 agosto 2013)
- Patente (c.d.s. 167)(Circ. del 12 agosto 2013)
- Durata della guida degli Autoveicoli adibiti a trasporto di Persone o di Cose (c.d.s. 174 comma 5/6/7) *
- Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli sprovvisti di Cronotachigrafo (c.d.s. 178 comma 5/6/7) *
- Eccedenza di carico superiore al 10% (guidatori con patente C, C+E, D o D+E;
- Mancata copertura Assicurativa (ex art 193 comma 2 c.d.s.) Circ. del 16/09/2013; Il pagamento in misura ridotta è sempre ammessa se pagata entro 5 giorni. Tuttavia, poichè il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, tale pagamento estingue l’obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida copertura assicurativa; Diversamente il trasgressore può: chiedere la rottamazione del mezzo entro 30 gg oppure chiedere la rateizzazione (senza usufruire dello sconto). Se entro 60 gg il proprietario non provvede al pagamente o al ricorso o alla domanda di rateizzazione la Prefettura da il via alla confisca del mezzo.
* aumentano di 1/3 dalle ore 22:00 alle 7:00 – c.d.s. art. 195 comma 2 bis
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