Sconto infrazioni del – 30% se pagata nei primi 5 giorni

Chi non rientra nello sconto e eccezioni normative

sconto multe e infrazioni

COME OTTENERE LO SCONTO INFRAZIONI

Con il Decreto del Fare entrato in vigore il 21 agosto D.L. n 69/2013  sono state apportate delle modifiche al codice della strada (art 202 C.d.S.) in merito ai  pagamenti delle sanzioni.

Nello specifico, una sanzione pagata entro 5 giorni può costare il  30% in meno.

 

Vediamo però le casistiche in cui non può essere applicata la scontistica del 30%:

  • Precedenza (c.d.s. 145) *
  • Violazione della segnaletica stradale (c.d.s. 146) *
  • Distanza di Sicurezza (c.d.s. 149) *
  • Cambio corsia o altre manovre(c.d.s. 154) *
  • Comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade urbane principali  (c.d.s. 176 comma 19/20) *
  •  Cambio destinazione d’uso veicoli conto proprio  (art 83 comma 6 del nuovo c.d.s.)
  • Cambio destinazione d’uso veicoli conto terzi (art 88 comma 3 del nuovo c.d.s.)
  • Ciclomotore con targa contraffatta (art 97 comma 9 del nuovo c.d.s.)
  • Targhe auto contraffatte (art 100 comma 12 del nuovo c.d.s.)
  • Targhe macchine operatrici e agricole  (art 113/114 comma 5/7 del nuovo c.d.s.)
  • Mancato aggiornamento Patente  (art 116 comma 13 del nuovo c.d.s.)
  • Patente macchine agricole e operatrici  (art 124 comma 4 del nuovo c.d.s.)
  • Patente Estera (art 136 bis  comma 6 del nuovo c.d.s.)
  • Trasporto merci pericolose senza documentazione  (art 168 comma 8 del nuovo c.d.s.)
  • Inversione di Carreggiata (art 176 comma 19 del nuovo c.d.s.)
  • Guida veicolo con libretto di circolazione già ritirato  (art 216 comma 6 del nuovo c.d.s.)
  • Guida con la sospensione della carta di circolazione (art 217 comma 6 del nuovo c.d.s.)
  • Circolazione con patente ritirata (art 218  comma 6 del nuovo c.d.s.)
  • Mancata fermata alla richiesta dell’agente oppure non fornire i documenti richiesti all’agente  (nell art 202 comma 3 c.d.s)

In generale lo sconto non viene applicato nei casi in cui ci sia la confisca del veicolo o il ritiro della patente.

ECCEZIONI ALLA REGOLA

Possono, tuttavia, usufruire dello sconto infrazioni  a patto che il pagamento sia immediato o entro 5 gg e completo (quindi escludendo il rateale) i casi  stabiliti dalle circolari del Ministero dell’Interno del 12 agosto e del 16 Settembre 2013:

  • Eccesso di Velocità (c.d.s. 141-142 comma 9 e 9 bis) * (Circ. del 12 agosto 2013)
  • Sorpasso (c.d.s. art. 148)(Circ. del 12 agosto 2013)
  • Patente  (c.d.s. 167)(Circ. del 12 agosto 2013)
  • Durata della guida degli Autoveicoli adibiti a trasporto di Persone o di Cose  (c.d.s. 174 comma 5/6/7) *
  • Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli sprovvisti di Cronotachigrafo  (c.d.s. 178 comma 5/6/7) *
  • Eccedenza di carico superiore al 10% (guidatori con patente  C, C+E, D o D+E;
  • Mancata copertura Assicurativa (ex art 193 comma 2 c.d.s.) Circ. del 16/09/2013; Il pagamento in misura ridotta è sempre ammessa se pagata entro 5 giorni. Tuttavia, poichè il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, tale pagamento estingue l’obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver  stipulato una valida copertura assicurativa; Diversamente il trasgressore può: chiedere la rottamazione del mezzo entro 30 gg oppure chiedere la rateizzazione (senza usufruire dello sconto). Se entro 60 gg il proprietario non provvede al pagamente o al ricorso o alla domanda di rateizzazione la Prefettura da il via alla confisca del mezzo.

 

*  aumentano di 1/3 dalle ore 22:00 alle 7:00 – c.d.s. art. 195 comma 2 bis

 

 

 

Commenta per primo

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.