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Art. 172 codice della strada
Nell’articolo 172 del codice della strada sull’uso di sicurezza, si fa riferimento all’omologazione ECE R44 che nel 2017 è cambiata.
Nuove regole sui Seggiolini Auto:
Poche e semplici le regole:
- Fino ad un’altezza di 150 cm: sempre assicurati con un sistema di ritenuta per bambini omologato e adeguato a peso ed altezza;
- Sotto i 125 cm.: il sistema di ritenuta deve necessariamente essere dotato di schienale per un posizionamento ottimale delle spalle del bimbo sullo schienale;
La novità della nuova omologazione sta quindi nel cambiamento della regola dei RIALZI (o alzabimbi) che possono essere usati dai 125 ai 150 cm di altezza (prima era dai 15 ai 36 kg.)
N.B. non è necessario cambiare seggiolino, ma rispettare le semplici regole sopra descritte.
Sanzioni:
Dal 2017 è stata inasprita anche la sanzione per il mancato uso dei sistemi di ritenuta per bambini e la multa va dagli 80 ai 323 €, decurtazione di 5 punti dalla patente e ne è prevista anche la sospensione per recidiva (nel corso di due anni) da 15 gg a 2 mesi.
Eccezioni:
- Servizio di trasporto pubblico (es.taxi o noleggio con conducente): i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta (seggiolino auto), solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
- Auto sprovviste di cinture di sicurezza (es. auto d’epoca): su queste vetture è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Sopra i 3 anni possono essere trasportati sul sedile posteriore senza sistemi di ritenuta e su quello anteriore solo se hanno superato 1,50 metri di altezza.
Modelli di seggiolini:
Osservare queste poche semplici regole ci permette di viaggiare sicuri. È un modo di voler bene ai nostri bimbi proteggendoli dalle insidie della strada, contro gli incidenti che possono capitare nel nostro percorso.
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Buon viaggio!
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