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In pensione con il cumulo dei contributi
Per cumulo dei contributi per la propria pensione, si intende la possibilità ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, di mettere insieme la contribuzione versata nelle diverse gestioni assicurative.
La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016 – art. 1, comma 195) ha esteso i requisiti per l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 228/2012.
Testo comma 239 della legge 228/2012 con l’integrazione della legge 232/216
“Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu’ forme di assicurazione obbligatoria per invalidita’, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, «nonche’ agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta’ di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.
La predetta facolta’ puo’ essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianita’ contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ per la liquidazione dei trattamenti per inabilita’ e ai superstiti di assicurato deceduto.”
Chi può chiedere il cumulo dei contributi
Dal 1° gennaio 2017 è possibile esercitare il cumulo contributivo dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.
I soggetti interessati sono:
- autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri)
- dagli iscritti alla gestione separata dell’Inps,
- dagli iscritti alle forme sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (ex-enpals, fondo telefonici, fondo elettrici, …)
- dagli iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (ex Inpdap, …)
- dagli iscritti alle Casse Professionali (Avvocati, Commercialisti …).
Quali forme pensionistiche possono cumulare i contributi
Il “cumulo contributivo” consente di ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti.
Per ottenere la pensione di vecchiaia i periodi assicurativo non devono essere coincidenti. Inoltre il richiedente non deve:
- essere già titolare di pensione presso una delle suddette gestioni;
- essere già titolare di assegno di invalidità;
- aver già maturato il diritto alla pensione in una delle suddette gestioni.
Erogazione della pensione – requisiti
La apensione può essere ottenuta con la presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Riforma Fornero (L. 214/2011) più elevati tra quelli previsti dalle gestioni dove sono stati versati i contributi.
Calcolo della pensione con il cumulo
L’importo della pensione è determinato dalle regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni.
La pensione verrà calcolata con le regole dalla Riforma Dini (sistema retributivo fino al 1995 e poi sistema contributivo e relative regola sul raggiungimento dei 18 anni di versamenti) fino al 1° gennaio 2012, mentre per il periodo successivo a tale data, esclusivamente con il sistema contributivo.
inps
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