
Amministratore di sostegno: a chi è diretto
L’amministratore di sostegno può essere chiesto per tutti quei soggetti incapaci fisicamente o psichicamente di badare a se stessi ed ai propri interessi.
Fra questi:
- anziani,
- disabili fisici o psichici,
- alcolisti,
- ludopatici,
- tossicodipendenti,
- detenuti,
- malati gravi e terminali,
- soggetti incapaci fisicamente o psichicamente, anche temporaneamente, di badare ai propri interessi.
Amministratore di sostegno: chi lo può richiedere
Possono richiedere l’amministrazione di sostegno tramite ricorso:
- il Coniuge o il Convivente;
- i Genitori;
- i Figli;
- i Fratelli;
- i parenti (entro il 4^ grado) e gli affini (entro il2^ grado);
- i servizi Socio Sanitari che ne siano a conoscenza;
- il Pubblico Ministero;
Come presentare il ricorso
Il ricorso va presentato tramite lettera Raccomandata A/R presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione allegando:
- Modulo di ricorso; (fac simile)
- Marca da Bollo di 27 €;
- le copie dei documenti d’identità del Beneficiario e del Richiedente;
- copie del Codice Fiscale del Beneficiario e del Richiedente;
- certificato medico attestante l’incapacità di badare a se stesso;
- se il soggetto è intrasportabile:
- allegare il certificato medico che attesti l’impossibilità di raggiungere il tribunale neppure in ambulanza;
- Busta affrancata con nome e indirizzo dell’amministratore di sostegno proposto;
- solamente nel caso in cui non venga fornita e-mail o fax del Richiedente:
- Busta affrancata con nome e indirizzo del richiedente;
- Marca da bollo di 1,44 € ;
- Eventuali documenti, se presenti, come:
- Intrasportabilità,
- diagnosi e prognosi,
- terapie,
- frequenza dell’assistenza,
- esami,
- Elenco familiari conosciuti,
- richieste del medico di famiglia,
- esenzione del ticket,
- protesi e ausili necessari
- …
ITER BUROCRATICO DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
FISSAZIONE DELL’UDIENZA
La Cancelleria invia al Ricorrente l’istanza e il decreto di fissazione dell’udienza da duplicare ed inviare a tutti i parenti indicati nel ricorso tramite Raccomandata A/R entro la data di comparizione indicata nel decreto;
UDIENZA
Il giorno dell’udienza il Ricorrente depositerà le cartoline di Ricevimento delle raccomandate inviate.
Dovranno comparire davanti al Giudice:
- il richiedente
- i parenti
- il beneficiario (se non dichiarato intrasportabile)
I parenti avvertiti e impossibilitati a comparire non sono tenuti a giustificare
l’assenza.
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il Giudice tutelare sceglierà l’amministratore di sostegno preferibilmente nell’ambito familiare dell’amministrato.
Successivamente alla Nomina, l’amministratore dovrà prestare giuramento. Si assumerà quindi il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto degli interessi e dei bisogni dell’amministrato.
INVENTARIO
Fra i doveri dell’amministratore di sostegno vi è quello di redigere gli inventari e più precisamente:
- L’amministratore dei sostegno entro 60 gg dalla nomina deve consegnare al Giudice Tutelare l’inventario dei beni dell’amministrato.
- Entro un anno dalla nomina l’amministratore deve trasmettere un rendiconto attestante la situazione complessiva e l’attività svolta e allegarne la documentazione:
- Estratti conto;
- Fatture e ricevute maggiori di € 500;
- Rette, stipendi, affitti, pagamento badante…
- Documentazione di acquisti e vendite relativi ai beni mobili e
immobili; - Certificazione sulle condizioni socio/sanitarie del beneficiario;
- …
- Ogni anno successivo l’amministratore dovrà inviare il rendiconto annuale;
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