
DPR 445/2000
La dichiarazione sostitutiva è prevista nel DPR (Decreto Presidente della Repubblica) n. 445 del 28 dicembre 2000 che riunisce in un TU (ossia in un Unico testo) le disposizioni legislative che regolamentano la documentazione amministrativa comprendente certificati, certificazioni, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
In questi anni assistiamo ad una de-certificazione nei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione per rendere le pratiche più semplici e veloci.
In pratica il cittadino certifica attraverso una auto-dichiarazione determinati stati, qualità personali o fatti.
MODELLI FAC-SIMILE da scaricare
(art. 46) Certificati che possono essere sostituiti da una autodichiarazione:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figio , decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale o economica;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, P. IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili ;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo ;
- dichiarazione dell‘impresa art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Validità delle dichiarazioni sostitutive
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi il cittadino dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione (art. 40 d.p.r. 445/2001).
- Per pubblica amministrazione si intende: gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Istituzioni universitarie, l’Istituto autonomo case popolari, le Camere di Commercio, gli Enti pubblici non economici, il Servizio Sanitario Nazionale, eccetera.
- I gestori di pubblici servizi sono enti o aziende quali l’Enel, le Ferrovie, la Rai, le Poste (per il “servizio postale”), l’azienda che gestisce l’erogazione di acqua e gas, al trasporto urbano e alla gestione degli edifici comunali, eccetera.
- La possibilità di accettare autocertificazioni può essere estesa anche ad alcuni soggetti privati come Banche e Assicurazioni, con tutti i vantaggi, per queste ultime di migliorare i rapporti con l’utenza, ma senza alcun carattere di obbligatorietà.
La dichiarazione sostitutiva dev’essere un documento scritto e permanente e la validità varia a seconda del contenuto: i certificati attestanti qualità personali e fatti non soggetti a modifica hanno validità illimitata, gli altri hanno una validità di 6 mesi salvo diverse disposizioni di legge.
Differenza tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di dell’atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di certificazione contiene dati contenuti nei pubblici registri , la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contiene informazioni concernete stati qualità personali e fatti che si reputano certi e che sono a conoscenza di chi sottoscrive.
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